Il certificato medico agonistico
Il certificato medico agonistico, ossia l’idoneità alla pratica agonistica, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 1982, è rilasciata nel rispetto dei diversi protocolli sanitari previsti per ciascuno sport, al fine di garantire la tutela della salute degli atleti, attraverso la prevenzione dei rischi connessi alla pratica costante di un'attività sportiva.
La visita medica rappresenta un momento cruciale per valutare le condizioni fisiche degli atleti, verificare le loro capacità e individuare eventuali patologie o problematiche che potrebbero compromettere la loro sicurezza durante l'attività sportiva.
L’idoneità sportiva è dunque "sport-specifica".
Il certificato medico agonistico
Tutti coloro che praticano sport con:
- enti di promozione sportiva;
- federazioni sportive nazionali,
necessitano di ottenere il rilascio dell'idoneità alla pratica agonistica.
Secondo il Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 1982, il certificato medico agonistico può essere rilasciata solo da Medici Specializzati in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico.
La visita consiste nel:
- la raccolta anamnestica;
- l'esame obiettivo;
- l'elettrocardiogramma a risposo e da sforzo;
- la spirometria;
- l'esame delle urine;
- l'esame optometrico.
Per alcuni sport sono necessari esami integrativi, ad esempio la visita neurologica e l’elettroencefalogramma per i praticanti pugilato.
Rimane a discrezione dello Specialista in Medicina dello Sport la possibilità di richiedere esami aggiuntivi atti all’inquadramento clinico-diagnostico dell’atleta.
L’idoneità sportiva agonistica ha di base una periodicità annuale ma, a seconda dello sport praticato, può avere una scadenza biennale.
Rimane comunque a discrezione dello specialista in Medicina dello Sport la possibilità di rilasciare idoneità con cadenza più ravvicinata (ad esempio a 6 mesi) qualora l’atleta presenti condizioni cliniche che necessitano di controlli periodici più frequenti.
Non idoneità alla pratica sportiva
Qualora la condizione clinica dell’atleta rischi di essere peggiorata dalla pratica sportiva agonistica.
Secondo quanto stabilito dall’ Art. 11 della legge regionale Lazio n° 24 del 9 Luglio 1997, la non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti.
L’esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
- all'interessato;
- alla Azienda USL di residenza;
- all'Assessorato regionale competente in materia sanitaria.
Viene invece comunicato solo l’esito negativo (senza diagnosi) alla società sportiva e alla federazione di appartenenza.